In tempo di #Covid su un caso di #infermieri la S.C. calca la mano al più recente indirizzo (che definisce consolidato ed ancorato): va sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli #infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da #retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016...) (richiama Cass. ord. n. 17635/2019). La S.C. pone l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto dalle superiori esigenze di #sicurezza ed #igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa #incolumità del personale addetto.
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